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D.M. 08/03/2006MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto 8 marzo 2006 Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003. Il Ministro delle Attivita' Produttive -Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attività produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca; -Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca; -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuità alla suddetta attività di ricerca; - Visto l'art. 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonchè dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalità indicate dal medesimo decreto; -Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2; - Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003 recante modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto 28 febbraio 2003); -Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, con il quale è stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE); -Vista la legge 23 agosto 2004 n. 239 recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; -Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003; -Considerata l'opportunità di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio 2003 procedendo ad una razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una più chiara individuazione della titolarità delle funzioni di programmazione, selezione e controllo in materia, al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del Fondo per la ricerca di sistema; -Considerato che il sistema di finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in termini di dimensioni o di natura giuridica, ai soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo; - Ritenuto opportuno distinguere, sotto il profilo delle procedure gestionali e di rispetto della disciplina comunitaria, le attività di ricerca i cui risultati sono a totale beneficio generale degli utenti del sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, da altre attività di ricerca i cui risultati sono a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica ed i cui risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole imprese; - Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attività di cui al precedente paragrafo differenti modalità di finanziamento dei relativi progetti e selezione dei soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale; -Vista l'intesa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006; Decreta: Art.1 - Oggetto 1. Il presente decreto definisce le modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati delle attività e dei progetti di ricerca di sistema, al fine di garantirne l'aderenza alle finalità di cui all'art. 10 del medesimo decreto, nonchè i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema. Art. 2 - Piano triennale della ricerca di sistema 1. Il Piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito: i progetti di ricerca), i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 è predisposto dal CERSE, Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, per gli aspetti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio. 2. Il Piano triennale predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministero delle attività produttive entro il mese di agosto di ciascun anno. 3. Il Piano triennale è approvato, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero delle attività produttive, che lo trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione del Fondo, ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. 4. Il Piano triennale approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 3 - Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca 1. I progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalità: a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere interamente finanziati dal Fondo, a condizione che i progetti di ricerca soddisfino i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad una quota massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto di ricerca, in misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attività di ricerca e sviluppo, del grado di innovazione della medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del Fondo non sono superiori a quelle definite dalla Commissione europea. 2. I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che il proponente abbia adeguata disponibilità di strutture, attrezzature e risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri effettiva esperienza maturata sui temi specifici caratterizzanti il progetto. 3. L'erogazione dei contributi a carico del Fondo può essere condizionata, con l'approvazione del Piano triennale, alla prestazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzie finanziarie od assicurative. Art. 4 - Affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale 1. Il Ministero delle attività produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, può stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i requisiti tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attività ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano. 2. I risultati dei progetti di ricerca di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili, secondo criteri non discriminatori, da tutti i soggetti pubblici e privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. 3. Per ciascun accordo di programma, è prevista l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive di un comitato di sorveglianza presieduto dal direttore generale per l'energia e per le risorse minerarie e composto da rappresentanti del Ministero stesso, da rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal presidente del CERSE o un suo delegato, da rappresentanti dei soggetti affidatari ed eventuali esperti. 4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi e esprime pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene conto nella definizione dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale rimodulazione temporale delle attività, secondo eventuali priorità di intervento e criteri di miglioramento dell'efficacia delle attività finanziate. 5. Il soggetto affidatario di ciascun accordo di programma presenta, entro due mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato di sorveglianza piani annuali di realizzazione, articolati per progetti di ricerca, per ciascuna delle attività di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma. 6. La valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento, è effettuata dagli esperti di cui all'art. 11, secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici dell'accordo, tempi e costi delle attività e risultati ottenibili. I risultati della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attività produttive. 7. Il Ministero delle attività produttive, sulla base delle valutazioni trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità assegnate e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed al CERSE per le attività di erogazione dei contributi e verifica dei risultati, secondo le modalità di cui all'art. 7. Art. 5 -Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione |
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